Il 13 settembre 2023, con la circolare prot. 26690 della DGT sono uscite le istruzioni operative che si attendevano, per l’applicazione delle disposizioni del decreto del Ministero dei Trasporti 9 giugno 2023. Dal 18 settembre, come promesso dall’Amministrazione, possono partire i corsi in autoscuola per conseguire la patente A2 o A senza esame.
Una notizia rivoluzionaria, se ci pensiamo bene, visto che fino ad ora non è mai stato possibile conseguire una patente, in Italia, senza effettuare un esame. Alle autoscuole spetta l’importante compito non solo di formare adeguatamente gli allievi, ma anche quello di certificare tale preparazione, visto che non ci sarà nessun esaminatore esterno a convalidare il lavoro degli istruttori.
E a questo proposito, è importante sottolineare che è proprio agli istruttori di guida che viene assegnata la principale responsabilità del nuovo procedimento, dal momento che sono loro che “firmano le carte” più importanti e danno il via libera all’emissione del documento tanto desiderato dai centauri.
ACCESSO ALLA FORMAZIONE UTILE ALL’ACCESSO GRADUALE SENZA ESAME, ALLE PATENTI DI CATEGORIA A2 ED A
Può accedere alla formazione utile all’accesso graduale senza esame:
– alla patente A2, anche speciale, senza esame, chi abbia compiuto almeno 18 anni e sia titolare di patente di categoria A1, anche speciale, da almeno due anni
– alla patente A, anche speciale, senza esame, chi abbia compiuto almeno 20 anni e sia titolare di patente di categoria A2, anche speciale, da almeno due anni.
PROCEDIMENTO
1. Formalizzazione della domanda di accesso graduale senza esame, alle patenti di categoria A2 ed A e produzione del foglio rosa.
2. Generazione dei fogli di rilevazione della presenza e dei contenuti della formazione giornaliera
3. Redazione dei frpecfg (modello a e b) presso la sede del soggetto erogatore della formazione
4. Consegna e conservazione dei fogli di rilevazione della presenza e della lezione giornaliera e della dichiarazione dell’istruttore
5. Conclusione della formazione ed emissione del relativo attestato
6. Collazione del fascicolo della formazione e invio al sistema informatizzato del ced della motorizzazione
7. Collazione del fascicolo della formazione e invio al sistema informatizzato del ced della motorizzazione
8. Consegna della patente